Oltre all'acquisto della proprietà è agevolato anche il trasferimento della nuda proprietà, del diritto d'abitazione, dell'uso e dell'usufrutto (vedi CM 3.5.1996 n.103/E).
Nel caso in cui il venditore sia un'impresa l'aliquota iva applicata alla vendita sarà il 4% (contro il 10% ordinario per le abitazioni), nel caso in cui il venditore sia un privato l'imposta di registro applicata al contratto sarà il 3% e le imposte ipotecarie e catastali saranno corrisposte in misura fissa pari a 168 euro ciascuna (le aliquote ordinarie ammontano rispettivamente al 7%, al 2% e all'1%).
I requisisti che la legge richiede sono i seguenti:
- l'abitazione che viene trasferita deve essere una casa non di lusso a prescindere dalla classificazione catastale. Le caratteristiche delle case di lusso sono individuate dal DM 2.8.1969;
- l'acquirente deve stabilire la propria residenza (o svolgere la propria attività) nel comune dove si trova la casa entro 18 mesi dall'atto. Non è invece rilevante che la residenza sia presa nella casa oggetto dell'acquisto agevolato;
- non essere titolare, esclusivo o in comunione con il coniuge, di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione di altra casa situata nel comune dove si trova la casa oggetto dell'agevolazione;
- non essere titolare, neppure per quote, di altra abitazione acquistata con le agevolazioni prima casa;
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