Le comunicazioni di irregolarità derivano innanzitutto da un controllo automatico effettuato su tutte le dichiarazioni (ex art. 36-bis del DPR n. 600/1973) che ha lo scopo di:
- verificare che le imposte dovute sia stata effettivamente e tempestivamente versate
- rettificare gli errori materiali e di calcolo e ridurre deduzioni, detrazioni e crediti d'imposta indicati in misura superiore a quanto previsto dalla legge
Il secondo tipo di controllo da cui può scaturire una comunicazione di irregolarità è il controllo formale (ex art. 36-ter del DPR n. 600/1973). Tale controllo viene effettuati dal personale degli uffici locali dell'Agenzia delle Entrate. Ha lo scopo di controllare che i dati indicati nella dichiarazione in relazione ad oneri detraibili e deducibili siano conformi alla documentazione che il contribuente è tenuto a conservare. A tale scopo il contribuente viene invitato a produrre versamenti, scontrini, ricevute, ecc. all'ufficio che poi verificherà la spettanza ed i conseguenti conteggi.
Se, a seguito di tale verifica, dovessero emergere delle differenze sarà emessa una comunicazione di irregolarità che potrà, anche in questo caso, essere eventualmente corretta con opportuni chiarimenti oppure pagata. Nel caso di pagamento le sanzioni sono ridotte di 1/3. Ai fini del controllo formale il contribuente dovrà interagire unicamente con l'ufficio delle Agenzia competente.
Nel caso non venisse pagata la somma indicata nella comunicazione (derivante sia da controllo formale che da controllo automatico) la somma sarà messa a ruolo da parte della competente esattoria.
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