Nella circolare si leggono tra l'altro i casi in cui il divieto di cumulo è sempre operativo, tra cui:
- lavoratori che trasformano il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, (circolari n.30 del 13 febbraio 1997 e n.236 del 21 novembre 1997). Restano pertanto confermate per tali situazioni le disposizioni speciali dell’articolo 1, commi 185, 186 e 187, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
- i trattamenti provvisori liquidati ai lavoratori socialmente utili. Nel caso invece di trattamenti definitivi il divieto di cumulo cessa di applicarsi
- i titolari di assegni straordinari per il sostegno del reddito. Detti assegni sono assoggettati a specifica disciplina (circolare n. 55 del 8 marzo 2001).
Nulla è infine innovato per quanto riguarda il requisito della cessazione del rapporto di lavoro dipendente, richiesto in via generale per il diritto alla pensione di anzianità dall’articolo 10, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, nel testo sostituito dall’articolo 11, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.Questa è un pò ridicola in quanto il dipendente anche se dopo la pensione può tranquillamente continuare a lavorare senza detrazione di sorta deve comunque prima dimettersi per ottenere la pensione e poi al limite farsi riassumere.
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