In soldoni significa che il momento di esigibilità per l'iva da parte dell'erario (cioè il momento in cui l'imposta deve essere versata) è rimandato al momento dell'incasso della fattura e non più al momento della sua emissione. Se la fattura non è pagata dopo un anno dall'emissione l'iva diventa comunque esigibile.
Molti si staranno chiedendo quando e come tali norme diventeranno operative. La risposta ce la fornisce il comma 2 dell'articolo 7 che testualmente dice:
L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 1 e subordinata alla preventiva autorizzazione comunitaria prevista dalla direttiva 2006/112/Ce del Consiglio, del 28 novembre 2006. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è stabilito, sulla base della predetta autorizzazione e delle risorse derivanti dal presente decreto, il volume d'affari dei contribuenti nei cui confronti è applicabile la disposizione del comma 1 nonché ogni altra disposizione di attuazione del presente articolo.Per rendere tutto operativo servirà prima l'autorizzazione dell'Unione europea e successivamente un bel decreto del ministero che metta nero su bianco le regole. Ragion per cui al momento questa norma è assolutamente non operativa e quindi non efficace. Sicuramente i tempi per vedere l'Iva per cassa non saranno così brevi come qualcuno si aspettava.
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