Il 16 gennaio scade il termine per l'invio delle dichiarazioni d'intento ricevute dai fornitori degli esportatori abituali nel mese di dicembre.
La scadenza di gennaio è particolarmente importante in quanto il grosso delle dichiarazioni viene ricevuto nel mese di dicembre o al più tardi in gennaio (in questo caso l'invio è da effettuarsi entro il 16 di febbraio). L'invio deve essere effettuato in modalità telematica (nella stragrande maggioranza dei casi sarà quindi il commercialista a procedere).
Ricordo anche le sanzioni collegate che sono piuttosto pesanti. Per la omessa, incompleta o inesatta trasmissione la sanzione va dal 100% al 200% dell'IVA non applicata in fattura. Nel caso non siano state fatte operazioni la sanzione è da corrispondersi in misura fissa per un importo che va da un minimo di 256 euro ad un massimo di 2.065. Naturalmente è possibile usufruire del ravvedimento operoso con le nuove misure ridotte recentemente approvate (1/12 del minimo entro 30 giorni e 1/10 entro un anno).
Come ultimo appunto ricordo che fornitore e acquirente sono responsabili in solido per l'IVA non versata.
L'obbligo è stato introdotto originariamente dalla legge n.311 del 30 dicembre 2004 articolo 1 co.381 e spiegazioni sono state successivamente fornite con le circolari n.10/E e 41/E del 2005.
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