La trasmissione può essere fatta unicamente in modalità telematica. Tutti i contribuenti con partita Iva devono presentare la comunicazione. Ci sono tuttavia diverse esclusioni, in massima parte rivolte a soggetti scarsamente rilevanti dal punto di vista economico. Segnaliamo tra i casi di esclusione più comuni:
- le persone fisiche che hanno realizzato nell’anno d’imposta cui si riferisce la comunicazione un volume di affari uguale o inferiore a 25.822,84 euro ancorché tenuti a presentare la dichiarazione annuale;
- i soggetti sottoposti a procedure concorsuali (ad esempio le imprese in fallimento);
- le persone fisiche che hanno adottato il regime dei minimi;
- i soggetti ex art. 74 del D.P.R. n. 917/1986: gli organi e le amministrazioni dello Stato, i comuni, i consorzi tra enti locali, le associazioni e gli enti gestori di demani collettivi, le comunità montane, le province e le regioni, gli enti pubblici che svolgono funzioni statali, previdenziali, assistenziali e sanitarie, comprese le aziende sanitarie locali;
- le imprese individuali che abbiano dato in affitto l’unica azienda (cfr. circolari n. 26 del 19 marzo 1985 e n. 72 del 4 novembre 1986) e non esercitino altra attività rilevante agli effetti dell’IVA nell’anno cui si riferisce la comunicazione;
- i contribuenti che per l’anno d’imposta abbiano registrato esclusivamente operazioni esenti di cui all’art. 10 (tranne nei casi in cui il contribuente abbia registrato operazioni intracomunitarie o siano stati effettuati acquisti per i quali, in base a specifiche disposizioni normative, l’imposta è dovuta da parte del cessionario come per l'acquisto di oro e argento puro, rottami ecc.);
- i produttori agricoli esonerati dagli adempimenti ai sensi dell’art. 34, comma 6, (produttori agricoli che nell’anno solare precedente hanno realizzato un volume d’affari non superiore a 7.000 euro);