La domanda deve essere effettuata tramite il modello VR/2009 (disponibile con le istruzioni a questo indirizzo) all'agente della riscossione competente (una delle varie controllate di Equitalia). Il termine ultimo entro cui è possibile inoltrare la richiesta è il 31 luglio 2009.
La presentazione deve essere effettuata in duplice copia. Una viene infatti inoltrata al locale ufficio dell'Agenzia delle Entrate perché svolga i necessari controlli sulla regolarità del credito. Equitalia una volta effettuati i conteggi richiederà nei casi previsti la polizza fideiussoria e una visura camerale.
Le casistiche per le quali si può procedere al rimborso non hanno subito variazioni rispetto alla scorso anno e sono:
- cessazioni attività (articolo 30 comma 2)
- aliquota media sugli acquisti superiore a quella delle vendite (art. 30 c. 3 let. a)
- operazioni non imponibili (art. 30 c. 3 let. b)
- acquisti e importazioni di beni ammortizzabili, studi e ricerche (art. 30 c. 3 let. c)
- operazioni non soggette all'imposta di cui all'art. 7 (art. 30 c. 3 let. d)
- condizione di cui all'articolo 7, comma 2 (art. 30 c. 3 let. e)
- Esportazioni effettuate da produttori agricoli (art. 34 c. 9)
Il rimborso tramite Equitalia ha un limite di 516.456,90 euro per anno. Tale limite è stato portato ad un milione di euro nel caso si subappaltatori con almeno l'80% delle prestazione in regime di reverse charge (quindi senza iva a credito).
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