La filosofia di base è la trasformazione da agevolazione a regime per tutta la vita di un'impresa ad agevolazione temporanea per i primi cinque anni, copiando il sostanza il modello delle nuove attività produttive.
Le differenze sono le seguenti:
- la tassazione passa dal 20% al 5%;
- la durata del regime è fissata in massimo 5 anni o fino all'anno in cui si raggiungono i 35 anni di età. Un venticinquenne potrà quindi restare nel regime per 11 anni, mentre un quarantenne dovrà limitarsi a 5 anni.
L'altra grande variazione riguarda i requisiti di accesso al regime. In sostanza ricalcano quelli per l'accesso al regime delle nuove attività produttive (articolo 13 legge 388 del 2000). Le condizioni sono le seguenti:
- la partita iva non deve essere aperta prima del 2008
- il soggetto non deve aver esercitato, nei tre anni precedenti l'apertura della partita iva da minimo, un'altra attività artistica, professionale o di impresa (anche in forma associata e familiare)
- l'attività non deve essere la continuazione di un lavoro dipendente o autonomo (esclusi i periodi di tirocinio obbligatorio)
- nel caso di continuazione di un'impresa svolta da altro soggetto, il volume dei ricavi del dante causa, nell'anno prima del trasferimento, non deve superare i 30.000 euro
Il soggetto minimo per restare nel regime anche per il 2012 deve verificare in maniera retroattiva le condizioni sopra indicate. Quindi se ad esempio a preso partita iva nel 2010 come continuazione di un lavoro dipendente (stessi mezzi e stesso committente) anche se ha i requisiti temporali (meno di cinque anni) non soddisfa le condizioni e andrà nel regime di contabilità semplificata classica a partire dal 2012.
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