E' stato previsto che la trasmissione telematica all'AdE della comunicazione va effettuata, non più entro il giorno 16 del mese successivo alla data di ricevimento della dichiarazione di intento, ma entro il termine di effettuazione della prima liquidazione periodica IVA, mensile o trimestrale, nella quale confluiscono le operazioni realizzate senza applicazione dell'imposta.
In sostanza si prescinde quindi dalla data di ricevimento della dichiarazione d'intento, termine che creava problemi in quanto non si era mai sicuri che la lettera fosse arrivata, ad esempio il 29 dicembre o il 3 di gennaio e si fa riferimento alla fattura fatta utilizzando l'esenzione.
Quindi per un contribuente trimestrale che ricevute la dichiarazione d'intendo il 29 dicembre per l'anno successivo il termine non sarà più il 16 gennaio ma diventerà il 16 maggio (se il contribuente è mensile il 16 di febbraio). Ne deriva anche che se la dichiarazione d'intento non sarà utilizzata non dovrà nemmeno essere comunicata.
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